- DENOMINAZIONE E PRESENTAZIONE -
Articolo 1 – Denominazione e sede
E' costituita nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, l' associazione di promozione sociale
denominata '' Pachamama '' con sede in via Giacomo Leopardi 33 nel comune di Castelfranco Veneto
Articolo 2 – Carattere volontario
L' associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’associazione è apartitica, apolitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali.
L’associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia, meritocrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, che costituiscono i fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.
Articolo 3 – Durata dell'Associazione
La durata dell'associazione è illimitata.
L' associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci
-SCOPI E ATTIVITA' -
Articolo 4 – Scopi dell'Associazione
L'associazione si propone lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel massimo rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'associazione eretta dal valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali favorendo il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e interiore.
L’Associazione si propone lo sviluppo di una coscienza globale e il sostegno a tutte quelle realtà che favoriscono l'evoluzione della mente e dell'animo umano, attraverso la promozione di tutte le discipline compatibili con una crescità dell'individuo. Si occuperà quindi di differenti tematiche: progettazione ed organizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale, sociale e artistico, formazione nei settori della cultura, dell'arte e della conoscenza personale, servizi di utilità sociale ai soci, promozione di una cultura etica che possa conciliare e sviluppare i contatti sociali e le relazioni tra gli associati, la comunità sociale, le altre associazioni e qualsiasi altro soggetto di aggregazione.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse, ivi comprese le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che nell'ambito di ciascuno dei settori sopra elencati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali,in caso di necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, entro i limiti di cui all’art. 18 della l. 383/2000.
Articolo 5 – Attivita'
Nel perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo 4 l’associazione “ Pachamama “ potrà:
Acquisire o affittare immobili per svolgere le proprie attività;
Acquisire o affittare beni mobili e strumentazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività;
Organizzare iniziative ed eventi di carattere culturale, sociale e artistico; curare l'istituzione di spazi e
organizzazione di: festival, rassegne, concerti, mostre, spettacoli, conferenze, pubblicazioni;
Promuovere la formazione nei settori della cultura, dell'arte e della conoscenza personale: attraverso l'istituzione
di scuole, corsi, conferenze, seminari e altre attività didattiche realizzate anche in collaborazione con enti e
strutture pubbliche.
Servizi di utilità sociale: produrre studi di settore e servizi concreti ai soci per quanto riguarda la qualità della vita
dell'individuo e nel rapporto con la società e l'ambiente. In particolare negli ambiti della educazione e pedagogia,
bio-agricultura, bio-architettura, energie rinnovabili, smaltimento rifiuti, ecc.
Promozione di una cultura etica: favorire la conoscenza di altri gruppi, individui, movimenti e realtà stimolando lo
scambio reciproco di esperienze al fine di creare occasioni di aggregazione e di crescita comune. Favorire
attività di integrazione contribuendo in tal senso anche ad arginare tutte quelle forme di isolamento e disagio
sociale.
Articolo 6 – I soci
L'Associazione riconosce la qualifica di socio a tutti coloro che, persone fisiche , partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale, eventuali regolamenti interni e portano con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico alle finalità istituzionali.
Tutti i soci , se maggiorenni, hanno poteri e responsabilità sociali che possono essere meglio precisati in eventuali appositi regolamenti; costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell' associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Possono diventare soci dell'associazione senza diritto di voto tutti i minori di anni diciotto che abbiamo il consenso dell' esercente la patria potestà.
Ogni socio può esercitare un solo voto. I soci, eleggono gli organi direttivi dell'associazione, approvano e modificano Statuto e regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale.
L'associazione è composta da soci fondatori, sostenitori, ordinari. La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell' associazione.
La quota associativa è intrasmissibile, anche “mortis causa” e non potrà mai essere rivalutabile.
Articolo 7 – Soci fondatori
Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.
Articolo 8 – Soci sostenitori
Sono soci sostenitori coloro che ne facciano domanda, impegnandosi in ciò a corrispondere la quota associativa di pertinenza.
Articolo 9 – Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti gli associati che non siano soci fondatori e che, non dovendo essere necessariamente ascritti ai soci sostenitori, non facciano domanda di ammissione all’associazione in tale ultima qualità.
Articolo 10 – Domanda di ammissione
I nuovi soci sono ammessi all’associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura.
Possono divenire soci dell’associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
- per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione
e la residenza, l’autorizzazione a PACHAMAMA per il trattamento di dati personali e/o sensibili;
- alla domanda dovrà essere allegata, altresì, una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito
nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa
mannuale in caso di ammissione. Ai fini del suo accoglimento, dovrà essere approvata, verificati i requisiti
oggettivi previsti nel presente statuto e nei regolamenti associativi, a maggioranza assoluta dei componenti dal
Consiglio Direttivo presenti alla riunione.
Il Consiglio Direttivo dovrà valutare la compatibilità dell’accoglimento della domanda di ammissione con le
finalità
e gli scopi dell’associazione anche e soprattutto in ossequio alla manifestata disponibilità al perseguimento e
partecipazione alle attività di cui al precedente articolo 5.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
L’ammissione del richiedente sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che potrà negare l’ammissione pur quando
ricorrano motivi giustificativi.
Articolo 11 – Diritti degli associati
Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione e di rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di soci a cui appartengono. La partecipazione all’associazione si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e senza alcuna discriminazione.
Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare alla vita dell’ associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette. I soci minorenni non hanno il diritto di voto e di intervento, ma solo di partecipazione alle stesse.
Articolo 12 – Obblighi degli associati
Gli associati sono tenuti:
- al pagamento della quota associativa;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazione prese dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza
fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
La partecipazione all’associazione non si collega né alla titolarità di azioni né a quella di quote di natura
patrimoniale dell'associazione.
Articolo 13 – Recesso ed esclusione dei soci
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
I soci possono essere esclusi per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all’'associazione per i
servizi fruiti;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione o fomentino inimicizie, discordie
o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.
Previa convocazione dell’interessato, le esclusioni saranno deliberate a maggioranza dei presenti alla riunione
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio nei dieci giorni precedenti la data di svolgimento
dell'assemblea, ma solo la sospensione dello stesso dalle attività e dall’esercizio dei diritti e solo in presenza di
comprovati motivi.
Il socio sospeso temporaneamente ha diritto ove ne ricorrano i motivi, ancorchè non previsto all’ordine del
giorno iniziale, a ricorrere, con obbligo dell’Assemblea alla trattazione, valutazione, e delibera al fine di tutelare i
diritti: la sospensione confermata dall'assemblea è da intendersi definitiva.
I soci esclusi, al fine di poter tutelare i propri diritti, potranno ricorrere contro il relativo provvedimento in via
definitiva solo alla prima assemblea ordinaria successiva alla delibera di esclusione e comunque al Giudice
Ordinario.
- ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE -
Articolo 14 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione PACHAMAMA,
- L’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 15 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'assemblea.
Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per un anno e può essere liberamente rieletto.
Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale dell'associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio e la Giunta Esecutiva e coordina l'attività associativa.
Ha, inoltre, il dovere di convocare l'assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Ha altresì l’obbligo di convocare l’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, ove ne facciano richiesta almeno i due terzi del Consiglio Direttivo o 1/10 dei soci.
Il Presidente si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo.
In caso di indisponibilità prolungata le funzioni e le deleghe del presidente, previa espressa delibera del Consiglio Direttivo, sono attribuite temporaneamente e con obbligo di rendiconto al Vice Presidente.
Articolo 16 – Il Segretario
Il Segretario è nominato, tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Ove la carica non possa essere assunta da nessuno dei Consiglieri, la stessa potrà essere affidata a persona esterna al Consiglio stesso sotto forma di incarico. In tal caso la durata dell’incarico stesso, rinnovabile anche più volte, non potrà mai superare di volta in volta i dodici mesi.
Il Segretario:
- su mandato del Presidente, cura, predispone ed affianca l’esecuzione dei provvedimenti degli organi
deliberanti ;
- assiste il Presidente, ed il Consiglio Direttivo nell’ambito delle loro riunioni e attività istituzionali;
- coordina l’attività di uffici nonché la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali, dell’archivio e degli adempimenti
relativi alla segreteria stessa;
Articolo 17– Il Tesoriere
Il Tesoriere è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione e viene nominato dal Consiglio Direttivo.
Egli cura ogni aspetto contabile e annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa da presentare al Consiglio Direttivo e all'assemblea ordinaria per l'approvazione.
Può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni.
Articolo 18-Consiglio Direttivo: funzioni e poteri
Il Consiglio Direttivo è formato da soci eletti dall’Assemblea in numero dispari da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri.
Nella sua riunione di insediamento il Consiglio Direttivo attribuisce al proprio interno le cariche di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, nonché ogni altro incarico ritenuto funzionale e utile all’attività istituzionale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un anno.
Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, nonché alle previsioni del presente statuto provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e prendere ogni decisione utili e necessarie per il conseguimento delle finalità statutarie.
Acquisisce come propri i bilanci di previsione e ne dispone la presentazione all’Assemblea dei Soci.
Al Consiglio compete:
- l'approvazione delle domande di ammissione a socio;
- deliberare, in prima istanza, a maggioranza dei presenti, in materia di esclusione dalla qualifica di socio;
- determinare l'ammontare delle quote associative annuali, ordinarie e straordinarie, le modalità di versamento ed
eventuali servizi associativi specifici;
- proporre all'Assemblea straordinaria eventuali schemi e progetti di modifica dello statuto e di redazione di
regolamenti interni;
- convocare, a firma del Presidente, le assemblee dei soci.
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse
da parte di tutti gli associati;
Articolo 19 – Consiglio Direttivo: funzionamento
Il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal Presidente a sua discrezione e, quando il Segretario o il Tesoriere o almeno due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo; in tale caso, il presidente deve convocare, in via straordinaria, entro dieci giorni un'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio; fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario.
La conservazione dei supporti e della documentazione in genere inerente le riunioni del Consiglio sono affidate al Segretario che ne curerà sempre l’acquisizione agli atti.
Articolo 20 – Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta ogni anno solare. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro quaranta giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall’Associazione.
L'Assemblea ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in ordine all’approvazione e alla modifica dei regolamenti;
- delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Articolo 21 – Assemblea straordinaria
Essa delibera:
- in merito alle modifiche e variazioni dello statuto, con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti;
- in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, col voto
favorevole di almeno ¾ dei soci.
Articolo 22 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea
Le assemblee sono convocate indirizzando l’avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo che dia prova della comunicazione. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, e deve essere esposto o comunicato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell’adunanza, a tutti i soci regolarmente iscritti.
L’affissione dell’avviso di convocazione presso i locali dell'associazione è necessaria, dieci giorni prima, per la regolarità della convocazione dell’Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Delibera a maggioranza dei presenti.
In Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
- PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA -
Articolo 23- Patrimonio dell’Associazione
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L'associazione potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei beni che saranno messi a disposizione dei propri soci o quant'altro.
I Soci, in qualunque momento della vita dell’associazione non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio associativo.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
Articolo 24 – Esercizio sociale
L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e pertanto iniziano il primo Gennaio e terminano il trentuno Dicembre di ciascun anno.
Articolo 25- Libri sociali
Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere (ed eventualmente bollati ove necessario), oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
- libro degli Associati;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- libro cronologico delle entrate e delle uscite;
Articolo 26 – Bilanci e risultato di gestione
Il tesoriere, entro il trenta novembre di ciascun anno, predispone un bilancio preventivo dell’associazione per l’anno solare successivo e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predispone un bilancio consuntivo dell’associazione. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso; il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
La bozza dei bilanci predisposti dal tesoriere dev’essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica, prima di rinviare il tutto all’Assemblea per le deliberazioni di rito.
I bilanci debbono essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno dev’essere sottoposto all’Assemblea il bilancio preventivo dell’anno successivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno dev’essere sottoposto all’Assemblea il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
L’eventuale avanzo di gestione dev’essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
- SCIOGLIMENTO E NORME TRANSITORIE -
Articolo 27 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, l’eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.
Articolo 28 – Interpretazione dello statuto
Tutte le controversie tra:
- l’associazione e gli associati;
- l’associazione e i membri degli organi dell’Associazione;
- tra gli associati;
- tra i membri degli organi;
- tra gli associati e i membri degli organi,
che dovessero sorgere in relazione o in connessione con la validità, l’efficacia, l’interpretazione, l’esecuzione o lo scioglimento del presente contratto, saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Treviso, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
La sede dell’arbitrato sarà scelta dal collegio arbitrale. La decisione sarà comunicata alle parti della controversia con una succinta motivazione entro sei mesi dall’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri.
Articolo 29 – Norma finale
La vita dell'associazione è retta dal presente statuto che si ha per accettato da tutti i soci fin dalla domanda di ammissione, nonchè dalle norme contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Il presente statuto entra in vigore dal giorno dopo la sua approvazione in assemblea straordinaria, tuttavia nei
confronti degli organi sociali in carica esplica i propri effetti al momento del termine del mandato, per qualsiasi motivo.